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Spunti di ricerca 

 CGUE, Grande Sezione, 29 aprile 2025, causa C‑181/23, Commissione c. Malta

La cittadinanza non è in vendita: la Corte di giustizia ridisegna i confini della sovranità europea

La sentenza del 29 aprile 2025 nella causa C‑181/23 segna un momento di chiarificazione profonda nel rapporto tra sovranità statale e cittadinanza dell’Unione, intervenendo su un terreno che per lungo tempo era rimasto ai margini del controllo giurisdizionale europeo: le modalità di attribuzione della cittadinanza nazionale. Il programma maltese di naturalizzazione per investimento, che consentiva l’accesso alla cittadinanza in cambio di pagamenti e investimenti predeterminati, diventa per la Corte il paradigma di una deriva incompatibile con la natura stessa dello status civitatis europeo. La decisione non si limita a censurare un eccesso di discrezionalità statale, ma ricostruisce la cittadinanza come un istituto intrinsecamente relazionale, fondato su un vincolo di solidarietà e lealtà che non può essere oggetto di scambio economico.

Il punto di forza della pronuncia risiede nella capacità di trasformare un contenzioso apparentemente tecnico in un’affermazione di principio: la cittadinanza dell’Unione non è un effetto collaterale della cittadinanza nazionale, ma un bene comune europeo che impone limiti sostanziali all’autonomia degli Stati membri. La Corte recupera, in chiave interna all’ordinamento dell’Unione, la nozione di genuine link, tradizionalmente elaborata nel diritto internazionale, e la utilizza come parametro di legittimità delle politiche nazionali di naturalizzazione. Non si tratta di un semplice trapianto concettuale: nel diritto dell’Unione il legame effettivo non serve a regolare i rapporti tra Stati, ma a preservare la coerenza del progetto europeo, impedendo che uno Stato possa “vendere” l’accesso ai diritti fondamentali connessi allo status di cittadino UE.

La sentenza assume così una dimensione quasi costituzionale. La Corte richiama i valori dell’art. 2 TUE, la fiducia reciproca, la leale cooperazione, e li utilizza per definire i confini della sovranità statale. La cittadinanza diventa il luogo in cui si misura la qualità dell’appartenenza all’Unione: un rapporto politico e sociale che non può essere ridotto a un corrispettivo monetario. In questo senso, la decisione non è solo un monito contro i programmi di “passaporto d’oro”, ma una presa di posizione sulla natura dell’integrazione europea. L’Unione non può tollerare che l’accesso ai suoi diritti fondamentali sia subordinato a capacità economiche, né che la cittadinanza venga trattata come un bene negoziabile.

Resta tuttavia aperta una questione delicata: fino a che punto l’Unione può spingersi nel sindacare le condizioni di acquisizione della cittadinanza nazionale? La Corte afferma che la competenza resta degli Stati membri, ma ne delimita l’esercizio in modo incisivo. È un equilibrio complesso, che potrebbe generare tensioni in futuro, soprattutto in relazione a politiche di attrazione di talenti o investimenti che, pur non configurando una vendita diretta della cittadinanza, potrebbero comunque prevedere percorsi accelerati di naturalizzazione. La sentenza sembra suggerire che ogni forma di accesso privilegiato dovrà essere sorretta da un percorso di integrazione reale, non surrogabile da contributi economici.

L’impatto sistemico della decisione è evidente. Gli Stati membri che hanno adottato programmi simili dovranno rivederli radicalmente; quelli che li stavano valutando dovranno abbandonare l’idea. Ma soprattutto, la sentenza contribuisce a definire la cittadinanza europea come un istituto sostanziale, dotato di un nucleo essenziale che gli Stati non possono comprimere. È un passo ulteriore nella costruzione di un diritto della cittadinanza dell’Unione che non si limita a disciplinare i diritti derivati, ma interviene sulle condizioni stesse della loro attribuzione.

In definitiva, la pronuncia della Grande Sezione non è solo una condanna del programma maltese, ma un’affermazione di identità: la cittadinanza europea non è in vendita, perché non è un titolo patrimoniale, ma un rapporto politico fondato su appartenenza, integrazione e responsabilità reciproca. In un momento storico in cui l’Unione è chiamata a ridefinire i propri confini materiali e simbolici, la Corte ricorda che la cittadinanza è uno dei suoi pilastri e che la sua tutela richiede coerenza, rigore e una visione comune del futuro europeo.